Implicazioni della NIS 2 sulle aziende che gestiscono rifiuti

Il D. Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 ha esteso dal febbraio 2025 l’ambito di applicazione della NIS 2 a oltre 80 tipologie di soggetti, ricondotte a 18 settori (11 altamente critici e 7 critici), includendo tra gli “altri settori critici“, le imprese che svolgono attività di gestione rifiuti. Per un inquadramento più dettagliato dei settori e delle tipologie di soggetti interessati, si rinvia al seguente allegato.

In linea generale, sono escluse le micro e piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro), salvo specifiche eccezioni e ferma restando la possibilità di individuazione da parte dell’Autorità competente. Inoltre, sono escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica.

Le imprese rientranti nel perimetro NIS sono tenute, in particolare, a:

  • effettuare un’autovalutazione circa la propria riconducibilità all’ambito di applicazione;
  • procedere alla registrazione sul portale ACN e al relativo rinnovo;
  • adottare misure tecniche e organizzative adeguate alla gestione dei rischi;
  • notificare gli incidenti di sicurezza entro le tempistiche previste;
  • sottoporsi a controlli audit.

Si richiama inoltre l’attenzione sull’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. n. 138/2024, ai sensi del quale le organizzazioni inserite nell’elenco dei soggetti NIS nel corso del 2025 sono tenute, entro il 28 febbraio 2026, ad aggiornare la propria dichiarazione ai fini della registrazione per l’anno 2026, tramite i servizi disponibili sul portale dell’ACN.