Nuovi dazi USA, ex sez. 122 del Trade Act 1974
Il 20 febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittimi i dazi “reciproci” adottati sulla base dell’International Emergency Economic Powers Act – IEEPA. Il pronunciamento accerta la violazione del diritto federale e conferma che il Presidente non ha il potere di imporre dazi di ampiezza, durata e misura potenzialmente illimitate, ma non impedisce di perseguire politiche tariffarie similari facendo leva su altre basi legali, né prescrive esplicitamente il rimborso dei dazi illegittimamente riscossi.
Lo stesso giorno, con il proclama “Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems”, l’amministrazione americana ha adottato un nuovo dazio aggiuntivo del 10% sui prodotti importati negli USA, usando come base legale la Sezione 122 del Trade Act 1974, la cui finalità è correggere squilibri della bilancia dei pagamenti o stabilizzare la valuta.
Questi nuovi dazi entrano in vigore alle ore 12:01 (EST) del 24 febbraio 2026, salvo sospensione, modifica o cessazione anticipata da parte del Presidente, oppure proroga mediante atto del Congresso.
La loro durata prevista è di 150 giorni.
Sono previste esenzioni (in allegato la lista delle linee tariffarie esentate).
Inoltre, tali dazi non saranno applicati ai:
1) beni già soggetti a dazio ex Sezione 232 del Trade Expansion Act, 1962 (sicurezza nazionale);
2) beni, provenienti da Canada e Messico, già esenti da dazio ai sensi dell’USMCA;
3) prodotti tessili e dell’abbigliamento originari di Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua, e dei Caraibi, ai sensi dell’accordo CAFTA-DR.
Rispetto all’Accordo Qu0adro Ue-USA del 21 agosto (ancora all’esame del Parlamento europeo), la compatibilità e conseguente applicazione di tali dazi sono incerte e soggette a verifica da parte delle istituzioni europee.
In Allegato: Esenzione DAZI Section 122
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