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Esclusione totale dall’applicazione della TARI

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha introdotto alcune importanti modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (articoli 183, 184, 195 e 198 del D. Lgs. 152/2006), in particolare in materia di gestione dei rifiuti.

In particolare la recentissima circolare interpretativa emanata dal MITE, in condivisione con il MEF, del 12 aprile 2020, ha confermato :

1) l’esclusione totale dall’applicazione della TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, delle superfici dove avviene la lavorazione industriale, nonché dei locali e delle aree di stoccaggio di materie prime, di merci e di prodotti finiti, in quanto produttrici esclusivamente di rifiuti speciali.

Restano, altresì, esclusi dalla TARI come in passato, i locali inidonei a produrre rifiuti urbani quali: le aree scoperte non operative (aree verdi pertinenziali), aree adibite al transito e parcheggio di veicoli dei dipendenti e dei visitatori, locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, fabbricati danneggiati, non agibili, oggetto di restauro, nonché i locali a aree per le quali non sussiste l’obbligo di conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico in base a precise normative sanitarie, ambientali e protezione civile (autostrade ed aree pertinenziali, aree portuali).
Continuerà, invece, ad applicarsi la TARI, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani (es. carta, vetro, ecc..), come ad esempio, mense, uffici, spogliatoi, servizi igienici, locali di ristoro del personale.

2. la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire integralmente al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. In questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi ecc.), non si applicherà la TARI quota variabile, mentre resterà dovuto il pagamento della TARI quota fissa.

 

CASO 1 – Esclusione totale dall’applicazione della TARI per le imprese industriali e artigianali

Alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020, rafforzate poi dalla Circolare ministeriale dello scorso 12 aprile, le superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, sono definitivamente e totalmente escluse dalla applicazione della TARI.
A tal fine, nelle prossime settimane gli Uffici Tributi dei Comuni dovrebbero richiedere alle aziende di aggiornare le dichiarazioni delle proprie superfici.
Nel caso in cui i Comuni non dovessero richiedere l’aggiornamento delle superfici tassabili (o nel caso diano indicazioni diverse), si consiglia alle aziende industriali di attivarsi inviando all’Ufficio Tributi del proprio Comune entro il 30 giugno 2021 una dichiarazione di variazione delle superfici imponibili ai fini TARI dal 1° gennaio 2021 (ex art. 1, comma 685 L n. 147/2013), allegando una planimetria degli edifici aziendali indicando separatamente:
a) le superfici aziendali tassabili, suddivise in:
➢ uffici e servizi;
➢ mense/refettori/locali di ristoro del personale, spogliatoi;
➢ eventuali sale campionarie / esposizioni;
➢ eventuali spacci aziendali;
b) le superfici (intassabili) adibite alle varie fasi produttive;
c) le superfici (intassabili) dei magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti.

CASO 2 – Conferimento integrale dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche (imprese industriali, artigianali, servizi, ecc.)

Il nuovo articolo 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 dispone che: “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.
Nel comma 10 all’art. 238, anch’esso aggiunto al T.U.A. dal D. Lgs. 116/2020, è inoltre previsto che la scelta di servirsi del servizio pubblico o di operatori privati deve essere comunicata al proprio Comune anticipatamente e per un periodo non inferiore a 5 anni (fatta salva la possibilità di ritornare al servizio pubblico prima della scadenza, mediante specifica richiesta, che è facoltà del gestore pubblico accogliere o meno). Infine, il medesimo comma 10 precisa che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
La norma, così come aggiornata, comporta che, nel caso di conferimento a soggetti privati di tutti i rifiuti urbani prodotti ed avviati obbligatoriamente a recupero, sia prevista l’esenzione della sola quota variabile della tariffa, essendo la “quota fissa” della tariffa TARI comunque dovuta al proprio Comune per le superfici che producono rifiuti urbani.
A tal fine il DL c.d. “Sostegni” ha disposto che le imprese che vogliano uscire dal servizio pubblico devono comunicarlo al proprio Comune entro il 31 maggio di ciascun anno, per permettere ai Comuni di deliberare già quest’anno le tariffe entro il 30 giugno.
Tuttavia, a tal proposito è doveroso segnalare che, in sede di conversione in Legge del DL Sostegni, è stato approvato un emendamento che prevede che «La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.».
A tale riguardo, vale la pena segnalare che, avendo la comunicazione della scelta di uscire dal servizio pubblico una efficacia posticipata al 1° gennaio 2022, l’impresa, nel documento inviato entro il 31 maggio 2021, non potrà fornire alcuna attestazione di aver avviato i rifiuti al recupero in quanto tale servizio sarà reso dal soggetto privato, ovviamente, soltanto nell’anno successivo. Tale onere, pertanto, potrà essere assolto nel momento in cui materialmente i rifiuti verranno avviati a recupero, configurandosi la comunicazione de quo solo come un “impegno” ad avviare al recupero i propri rifiuti urbani.

 

CASO 3 – Conferimento parziale dei rifiuti urbani a operatori privati per l’avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche (imprese industriali, artigianali, servizi, ecc.)

Resta confermata la facoltà delle utenze non domestiche di avviare al recupero parzialmente una parte dei rifiuti prodotti tramite soggetti privati autorizzati, secondo le modalità disciplinate dal regolamento comunale, con diritto ad una riduzione proporzionale della TARI, quota variabile (art. 1, comma 649, secondo periodo Legge n. 147/2013).
Come chiarito dalla circolare del MiTE e del MEF, il riferimento precedente contenuti nella disciplina TARI all’avvio al “riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani”, per effetto delle modifiche apportate al Codice dell’ambiente, deve intendersi ora applicabile all’avvio al recupero dei rifiuti urbani (es. carta, plastica, vetro).
Tale riduzione è concessa a consuntivo dal comune in proporzione alle quantità di rifiuti avviati “materialmente” al recupero nel corso del 2021 tramite soggetto privato, previa presentazione della relativa attestazione (che in questo caso dovrà necessariamente essere allegata alla relativa istanza presentata al Comune).