DL Imballaggi – Approvazione definitiva

Segnaliamo che il 1° ottobre u.s. l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il c.d. DL Imballaggi, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

In particolare, il provvedimento modifica la Parte IV del D.lgs. 152/2006, introducendo, nel Titolo II, il nuovo art. 226-quinquies, relativo all’obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio. La disposizione prevede che siano messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), qualora certificati, da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili:

  1. gli imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
  2. gli imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
  3. gli imballaggi di plastica monouso contenenti porzioni individuali di condimenti nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero. Sono esclusi gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza ulteriori preparazioni e quelli necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture nelle quali vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
  4. gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati al settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile e, quindi, compatibile con i processi di compostaggio.

In sede di conversione è stato inoltre riformulato il comma 2 dell’art. 226-quinquies, relativo alle ipotesi di non applicazione dell’obbligo di compostabilità. Per il settore ortofrutticolo è stata introdotta un’ulteriore esclusione: nelle more dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all’art. 25, par. 6, del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), l’obbligo di compostabilità non si applica agli imballaggi di cui alla lettera a) contenenti le categorie di prodotti espressamente indicate dal nuovo comma 2-bis, tra cui specifiche tipologie di frutta e ortaggi, nonché erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.

Il provvedimento interviene infine sull’art. 261 del D.lgs. 152/2006, introducendo il comma 4-quinquies, che prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro per la violazione delle disposizioni dell’art. 226-quinquies. La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo qualora la violazione riguardi quantitativi di imballaggi il cui valore sia superiore al 10% del fatturato del trasgressore. In sede di conversione è stato aggiunto che la sanzione non si applica all’operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti dell’art. 226-quinquies, salvo che l’operatore fosse a conoscenza della non conformità o che questa fosse evidente. Il nuovo regime sanzionatorio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030.