TARI esclusione delle superfici destinate a “magazzini per materie prime e stoccaggio”

Informiamo che il Tar della Sardegna, con Sentenza n. 893 del 31 dicembre 2021 – aderendo alle posizioni espresse dal MiTE e dal MEF, con Circolare del 12 aprile 2021, riguardanti le modalità di applicazione dell’innovata normativa in materia regolamentazione del servizio di smaltimento dei “rifiuti industriali” e connessi, con assoggettamento a Tari – ha affermato che le superfici destinate a “magazzini per materie prime e stoccaggio” rientrano nell’esclusione dal tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.

Il Giudice amministrativo, esprimendosi sul ricorso presentato da un’Impresa contro il Comune di Porto Torres per l’annullamento del diniego comunale relativo all’applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti, ha affermato che i rifiuti prodotti dall’ “industria” sono “rifiuti speciali” e devono quindi essere affidati dalle imprese, a proprie spese, a soggetti autorizzati, restando dunque fuori dalla Tari.

Il Tar ha anche specificato che l’Industria è anche produttrice di rifiuti urbani con riguardo a superfici non strettamente collegate alla “produzione” (uffici, mense, servizi). Inoltre, se il produttore decide di uscire dal servizio pubblico e affidarsi al mercato per i propri rifiuti urbani “ex assimilati” previa certificazione di avvio a recupero, resta comunque obbligato al pagamento della “quota fissa” della Tari, non dovendo solo quella “variabile”, da rapportare alla quantità di rifiuti conferiti.

Si riporta di seguito il passaggio finale della Sentenza:

 

“In definitiva si ritiene corretta l’applicabile di un regime “binario”, con distinguo fra rifiuti propriamente industriali e rifiuti assimilabili a urbani, in relazione alla tipologia di utilizzo delle superfici.

Ma con una diversa “linea di demarcazione” rispetto a quella (più ampia pro-rifiuti urbani) che è stata individuata dal Comune.

In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente, in quanto:

va mantenuta la differenziazione fra rifiuti industriali e urbani nell’ambito della gestione dell’attività produttiva-industriale, non essendo ammissibile una impostazione “soggettivistica” di “attrazione” di tutti i rifiuti ad una unica Categoria, quella industriale;
anche le aree/superfici destinate a “magazzini, collegati alle attività produttive” (per stoccaggio materie prime e prodotti finiti), debbono essere incluse nei rifiuti “industriali”;
non beneficiano dell’esclusione le superfici destinate a “mense, uffici, servizi o locali funzionalmente ad essi connesse”.
in caso di fruizione della facoltà di “autoconsumo”:

spetta l’esenzione integrale del tributo (quota fissa e variabile) per spazi ove si svolgono propriamente attività industriali e superfici strettamente connesse alla produzione;
spetta l’esenzione della sola “quota variabile” in riferimento alle aree “civili” dello stabilimento, quali “mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse”, con conseguente obbligo di pagamento della “quota fissa”, limitatamente a tali superfici.”